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Esempi di Codice Etico




Codice etico RAS

RAS ha pubblicato il suo Codice etico, parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato nello scorso novembre in seguito al decreto legislativo 231/2001. L'adozione del codice e del modello organizzativo mira a prevenire reati (ad es. quelli contro la Pubblica Amministrazione) di quanti operano a vario titolo con Ras, dai dipendenti, ai promotori, dagli agenti ai consulenti e partner. Il codice in particolare identifica valori e principi di comportamento a valere per tutto il grande gruppo assicurativo, in linea con quanto già statuito dal Codice di Comportamento precedentemente adottato.
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La Carta della donazione

La "Carta della donazione" è il primo Codice etico per l'autoregolamentazione della raccolta fondi nell'ambito del non-profit. Scopo della Carta è di garantire sia chi devolve denaro al Terzo settore, sia chi ne è destinatario. Si tratta di uno strumento essenziale per testimoniare la serietà professionale di chi riceve sostegni concreti, aumentanto così la fiducia del donatore. La Carta prevede la costituzione di un Comitato promotore che attualmente è formato da Sodalitas (Associazione per lo Sviluppo dell'Imprenditoria sociale), Forum permanente del Terzo settore, Telethon, Caritas, Summit della solidarietà (Associazione di secondo livello nella quale confluiscono 14 organizzazioni a diffusione nazionale, che si dedicano all'assistenza e alla ricerca scientifica nel campo socio-sanitario), www.volontariato.it/iniziative/carta.htm



Codice Etico di Confindustria

Premessa generale
Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese. In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di: preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta; contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese. La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti: le Associazioni
gli imprenditori associati;
gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;
ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.
Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione. La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento. Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Paragrafo 1 - Associati
Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano: come imprenditori
ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante; come associati
a partecipare alla vita associativa;
a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Paragrafo 2 - Vertici associativi
L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.
I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.
I nominati si impegnano a:
assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

Paragrafo 3 - Rappresentanti esterni
Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.
Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.
I rappresentanti si impegnano:
a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

Paragrafo 4 - Organi di tutela
Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri - che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti - il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all'Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.
Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente (un anno prima).
A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.
Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati il 19 Giugno 1991


Il Codice etico del Garante della Privacy

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
Il presente codice etico (di seguito denominato "codice") reca i princìpi guida del comportamento dei soggetti che operano presso il Garante per la protezione dei dati personali e specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza ed operosità previsti per i dipendenti pubblici. L'attività di tali soggetti deve essere conforme alla posizione di indipendenza riconosciuta al Garante, ai compiti di garanzia ad esso affidati, all'imparzialità e alla trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza. Il codice si applica ai dipendenti che operano presso l'Ufficio del Garante anche in posizione di collocamento fuori ruolo, di comando, di distacco o a tempo parziale. Il codice si applica anche ai consulenti e alle persone autorizzate a frequentare l'Ufficio per effettuare studi o ricerche.

Art. 2 - Disposizioni generali
Il dipendente si impegna a rispettare il codice al momento dell'assunzione dell'incarico e a tenere una condotta ispirata ai princìpi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà. Il dipendente evita ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o di regolamento o contenute nel codice. I rapporti tra l'Ufficio e i dipendenti sono improntati a fiducia e collaborazione. Il dipendente si adopera affinché le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità. Il dipendente conforma la propria attività e l'uso dei beni dell'Ufficio ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia. Il dipendente dedica al lavoro d'ufficio la giusta quantità di tempo e di impegno, evitando assenze o allontanamenti indebiti. Il dipendente limita ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni personali delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori, anche in caso di ricezione di comunicazioni. Nelle relazioni con l'esterno, il dipendente si comporta in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con l'Ufficio; mostra cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico e cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

Art. 3 - Imparzialità
Il dipendente opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività del Garante, il dipendente non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio. Il dipendente, fermo il diritto di associazione e il diritto di adesione a partiti politici e sindacati, comunica al segretario generale l'adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura i cui interessi possano influenzare lo svolgimento delle funzioni d'ufficio.

Art. 4 - Integrità
Il dipendente non utilizza l'Ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali. Il dipendente non si avvale della posizione che ricopre nell'Ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni anche di natura privata. Nei rapporti privati, il dipendente evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione nei casi in cui tale menzione non risponda ad esigenze obiettive. Il dipendente non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati. Il dipendente evita di ricevere benefici di ogni genere, anche in occasione di viaggi, seminari e convegni, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità; inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività del Garante o che intendano entrare in rapporto con esso, con eccezione dei regali di modico valore. Nel caso in cui riceva pressioni illegittime o gli vengano offerti regali, benefici o altre utilità eccedenti un modico valore, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al segretario generale.

Art. 5 - Norme particolari
Fuori dell'ordinario procedimento di assegnazione delle pratiche, il dipendente non sollecita né riceve comunicazioni a lui destinate, né invia missive non autorizzate. Il dipendente partecipa ai soli incontri e riunioni, anche informali, rilevanti per l'attività d'ufficio cui è autorizzato a prendere parte; evita inoltre contatti non autorizzati con destinatari anche indiretti degli atti e dei provvedimenti in fase di adozione o con chi fornisce o intende fornire beni o servizi all'Ufficio. La partecipazione dei dipendenti a convegni, seminari e dibattiti è autorizzata dal segretario generale sulla base dei criteri di trasparenza, competenza, opportunità e rotazione, previa dichiarazione circa l'ammontare dell'eventuale rimborso, gettone o compenso percepito a qualunque titolo, ovvero circa la fruizione di particolari benefici.

Art. 6 - Conflitto d'interessi
Il dipendente si adopera per prevenire situazioni di conflitto d'interessi con l'Ufficio, ed informa il segretario generale degli eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza. Il dipendente si astiene in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tale conflitto, e fornisce al segretario generale ogni ulteriore informazione richiesta. Il dipendente si astiene dal partecipare, per un periodo di almeno due anni, alla trattazione delle questioni di competenza del Garante che possano coinvolgere interessi di propri precedenti soci in affari ovvero, fuori dei casi in cui è autorizzato, di precedenti datori di lavoro. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o nei quali, anche in ragione di una grave inimicizia, la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità del Garante. Il dipendente informa tempestivamente il segretario generale degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi o di attività esterni all'Ufficio, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attività del Garante. Il presente codice impegna il dipendente che cessi di prestare servizio presso l'Ufficio a non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Garante per un periodo di almeno due anni.

Art. 7 - Riservatezza
Il dipendente rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti. Il dipendente osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio. In particolare, il dipendente non fornisce informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso l'Ufficio e non rilascia informazioni relative ad atti e provvedimenti prima della loro comunicazione alle parti. Il dipendente consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell'Ufficio. Il dipendente previene l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.

Art. 8 - Rapporti con la stampa
In relazione all'attività del Garante, il dipendente non intrattiene rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione e si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull'immagine del Garante. Qualora sia richiesto di fornire chiarimenti o informazioni da parte degli organi di stampa o da altri mezzi di informazione, ne dà tempestiva notizia al servizio stampa. I rapporti con la stampa e con i fornitori di informazione sono ispirati al criterio della parità di trattamento per ciò che riguarda la tempestività della diffusione delle notizie.

Art. 9 - Attività collaterali
Il dipendente informa il segretario generale degli eventuali scritti ed articoli che intenda pubblicare nelle materie di competenza del Garante. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 58 e 58 bis del d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e all'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il dipendente non presta altre attività di lavoro subordinato o autonomo anche di consulenza in materie connesse con quelle di competenza del Garante. Il dipendente non svolge ulteriori attività esterne che contrastano con i doveri o che incidono sul corretto svolgimento dei compiti d'ufficio. Il dipendente dichiara al segretario generale le situazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo anche al fine delle autorizzazioni e comunicazioni previste dalla legge.

Art. 10 - Informativa
Il segretario generale informa il collegio delle comunicazioni ricevute e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente codice, e sottopone preventivamente all'esame del collegio i casi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

Art. 11 - Presidente, componenti del Garante e segretario generale
Il presidente, i componenti del Garante e il segretario generale conformano la propria attività ai princìpi del presente codice e si informano reciprocamente degli incontri anche informali cui prendono parte in materie rilevanti per l'attività del Garante

Art. 12 - Entrata in vigore
Il codice entra in vigore il 1 luglio 1998 e può essere aggiornato sulla base dell'esperienza. Le eventuali attività di cui all'articolo 9, comma 2, devono essere cessate entro il 1 ottobre 1998. Roma, li 4 giugno 1998
IL PRESIDENTE


Codice Etico Sociale di GPS

La GPS opera nel settore dei servizi alle Imprese, agli Enti ed ai Privati ed ha la missione esclusiva di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in generale. ll modello di sviluppo che si propone è quello di un’impresa che si ponga nel mercato come portatrice di valori moralmente elevati, quali l’assenza del fine di lucro, la piena osservanza delle leggi, il rispetto per i lavoratori che l’animano, una leale concorrenza alle altre strutture operanti nel medesimo ambito che consenta nuove opportunità di lavoro per gli associati. Fedele alle scelte di base, la GPS si fonda, dunque, sui valori della democrazia, dell’uguaglianza, dell’equità e della solidarietà e si vincola al rispetto del presente Codice di comportamento in tutti i suoi atti, interni o rivolti al mondo esterno. In questo contesto, il presente Codice, costituisce un riferimento al quale, tutti i soggetti che contribuiscono alla GPS e, in primo luogo chi è chiamato a gestirlo, devono uniformare la loro condotta.

Principi

Fiducia:
La GPS non può avere successo senza la fiducia reciproca di tutti i soggetti che, quotidianamente conferiscono il loro apporto, anche in presenza di interessi parzialmente contrastanti. La fiducia si basa sulla condivisione della missione, sul rispetto da parte di ciascuno dei valori e delle disposizione del presente Codice: ciascun soggetto si impegna, dunque, alla sua stretta osservanza. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Codice non è compatibile con l’attività svolta per lo stesso, a qualunque livello. Naturale corollario a quanto sopra è il reciproco rispetto, nell’ambito dei ruoli assegnati, che conduca ad una cooperazione tra i soggetti, caratterizzata da una complessiva urbanità dei modi e di un linguaggio che sia conforme all’atteggiamento di buona educazione che, nell’ambito della struttura e verso l’esterno, deve regnare.

Risorse Umane:
La valorizzazione delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia, l’incentivo basato sulla loro partecipazione alle decisioni dell’impresa, costituiscono principi fondamentali per i dirigenti della GPS che predisporranno programmi di aggiornamento e formazione atti a valorizzare le professionalità specifiche e a conservare e ad accrescere le competenze acquisite nel corso della collaborazione.

Onestà:
La GPS deve assicurarsi che i suoi rappresentanti e collaboratori abbiano la consapevolezza del significato etico delle loro azioni, non perseguano l’utile personale o aziendale a discapito del rispetto delle leggi vigenti e delle norme qui esposte. In particolare deve evitare che vengano attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori. La GPS deve assicurarsi che i suoi rappresentanti e collaboratori non operino in situazioni in cui siano titolari, per conto proprio o di terzi, di interessi in conflitto con quelli delle proprie controparti contrattuali.

Trasparenza:
La GPS deve assicurarsi che i suoi rappresentanti e collaboratori lascino trasparire con chiarezza, correttezza e diligenza l’immagine dell’impresa in tutti i suoi rapporti e ne facilitino la comprensione. A tal fine è assicurata l’informazione più completa e trasparente possibile riguardo alle linee guida dell’attività sociale.

Riservatezza:
La GPS deve assicurarsi che i suoi rappresentanti e collaboratori tutelino la riservatezza dei dati personali contenuti tanto nelle banche dati che negli archivi personali e deve adoperarsi affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalle attuali normative in materia di privacy. Il trattamento al quale saranno sottoposti i dati raccolti con la modulistica specifica aziendale, sarà diretto esclusivamente all’espletamento da parte della GPS delle finalità attinenti all’esercizio specifico dell’attività svolta.

Imparzialità:
La GPS deve assicurarsi che i suoi rappresentanti e collaboratori operino tenendo conto delle concrete circostanze; non tenendo comportamenti discriminatori ed opportunistici. La GPS si obbliga a non fare discriminazioni di razza, religione, sesso, opinioni politiche ed handicap fisici.

Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro:
La GPS deve assicurarsi che i suoi rappresentanti e collaboratori adottino tutte le misure di sicurezza richieste dall’evoluzione tecnologica e si adopera affinché venga garantita l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Relazioni Sindacali:
La GPS, al fine di meglio tutelare i diritti dei lavoratori e la crescita della democrazia economica, si impegna a favorire buoni e continuativi rapporti con le Organizzazioni Sindacali e di tutela dei lavoratori.

Concorrenza Leale:
La GPS nei rapporti con le imprese concorrenti si ispira al principio della concorrenza leale.


Il Codice Etico di AIRCES

AIRCES è un'Associazione Nazionale senza fini di lucro, costituita da un gruppo di revisori contabili, formatisi nel Movimento Cooperativo, a seguito dell'istituzione del REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI in attuazione dell'art. 11 del D. Lgs 27 gennaio 1992 n.88 (D.M. del 12 aprile 1995 e pubblicato nella G.U. del 21 aprile 1995 n. 32 bis Serie Speciale).

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
1.1 Il Revisore, nell'esercizio del mandato di controllo, ricopre una funzione di pubblica utilità.
1.2 Il Revisore non può assumere incarichi che comportino la compromissione della sua libertà, moralità e autonomia di pensiero.
1.3 Il Revisore ha l'obbligo della riservatezza.
1.4 Il Revisore deve comportarsi con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione. 1.5 Il Revisore deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli. Egli deve inoltre sconsigliare atteggiamenti di inconsulta litigiosità.
1.6 Per quanto prescritto da questo Codice, il Revisore risponde anche a nome dei propri collaboratori.

TITOLO II - AUTONOMIA
2.1 Il Revisore ha il dovere di assumere incarichi solo in condizione di indipendenza ed obiettività formali e sostanziali. Per questa ragione egli deve preliminarmente valutare la situazione ambientale in cui dovrà operare.
2.2 Qualora la condizione di indipendenza ed obiettività venga meno nel corso dell'esecuzione del mandato, il Revisore ha l'obbligo di rimettere l'incarico.
2.3 Il Revisore non deve assumere incarichi che costituiscano una condizione di dipendenza economica.
2.4 Il Revisore deve tenere conto che rischi e minacce alla sua indipendenza e obiettività possono derivare sia interessi economici, sia da un clima di intimidazione, sia da un senso di timore, sia da eccessiva familiarità con il mandante. Per evitare il concretizzarsi di quest'ultima eventualità, si consiglia il Revisore di limitare a due il numero dei mandati consecutivi per il controllo della medesima società o ente.
2.5 Qualora il Revisore abbia la percezione che i terzi non lo ritengano in condizione di indipendenza ed obiettività sostanziali, egli può valutare di far sottoporre il proprio operato a Revisori terzi, con il consenso degli altri membri dei Collegio, allo scopo di ottenere l'attestazione della sua obiettività di giudizio.

TITOLO III - CORRETTEZZA E DILIGENZA PROFESSIONALE
3.1 Il Revisore ha l'obbligo dell'aggiornamento professionale. Egli deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservandola ed accrescendola.
3.2 Il Revisore, congiuntamente ai colleghi che hanno assunto l'incarico nell'organo collegiale di controllo, deve sviluppare un rapporto dialettico con l'organo esecutivo della società o ente su cui esercita il controllo.
Tale rapporto dialettico deve essere finalizzato oltre che a tutelare al meglio gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, anche a comprendere e stimolare le coerenze tra missione e scopi statutari con gli atti di gestione. La verifica di tali coerenze deve essere attestata in modo formale di fronte all'assemblea dei soci.
3.3 Qualora il Revisore rilevi un'ingiustificata divaricazione tra scopi statutari e missione e atti di gestione, egli ha l'obbligo di denuncia formale alla base associativa o sociale.
3.4 Per esercitare la funzione di garanzia che gli è propria, il revisore deve verificare che i livelli di informazione tra organo esecutivo e base sociale o associativa siano adeguati a favorire i più ampi livelli di confronto. Egli deve altresì stimolare l'organo esecutivo a favorire e incentivare la partecipazione della base sociale o associativa per garantire caratteri democratici di gestione.
3.5 Il Revisore deve improntare i rapporti con i colleghi con rispetto, spirito di collaborazione, lealtà e solidarietà. Egli è inoltre tenuto a collaborare con il massimo senso di responsabilità anche con altri organi eventualmente competenti per il controllo sulla società o ente.
3.6 Alla cessazione del mandato il Revisore agevolare i colleghi subentranti nell'incarico ed evitare disagio per il mandante.
3.7 L'atteggiamento del Revisore nei confronti del tirocinante deve favorire la proficuità della pratica allo scopo di consentire un'adeguata formazione.

TITOLO IV - LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI
4.1 Il Revisore ha il dovere di rifiutare incarichi quantitativamente esuberanti o qualitativamente esorbitanti rispetto alle proprie potenzialità e possibilità tecnico - organizzative.
4.2 In ogni caso il revisore non può assumere contemporaneamente più di quindici incarichi.

TITOLO V - COMPENSI
5.1 Il mandato conferito al Revisore è oneroso.
5.2 La sussistenza del compenso ha ragioni di ordine deontologico e non può venire meno, se non in casi eccezionali. Il Revisore deve giustificare formalmente l'accettazione gratuita dell'incarico.
5.3 Il Revisore è tenuto al rispetto del Regolamento per il calcolo dei compensi per i Revisori Contabili eletti nei Collegi Sindacali delle Cooperative e delle Società Controllate elaborato dall'A.I.R.C.E.S. (*).

TITOLO VI - AUTORITA' DI CONTROLLO E SANZIONI
6.1 Il Consiglio Direttivo ed i responsabili di Delegazione sono tenuti a far rispettare il Codice Etico agli Associati.
6.2 Il Consiglio Direttivo dispone con delibera le sanzioni per il mancato rispetto del Codice Etico, sentito l'interessato.
6.3 Le sanzioni irrogate dal Consiglio Direttivo sono: il richiamo per colpa lieve, la sospensione per colpa grave e l'espulsione per indegnità colpa gravissima o dolo. Le sanzioni devono essere comunicate per iscritto agli interessati.
6.4 Il Revisore colpito da sanzione può appellarsi al Collegio dei Probiviri per difendersi. Il Collegio dei Probiviri può riformare le sanzioni irrogate dal Consiglio Direttivo, dandone motivazione scritta.


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