Bilancio Sociale
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Normativa


Come già detto non esiste un obbligo di legge per la redazione del Bilancio Sociale.

Il Decreto Legislativo n° 460 del 1997, che ha istituito le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dato una nuova definizione di Enti non commerciali, ha introdotto un nuovo principio che potrebbe essere preludio, all’affiancamento al bilancio contabile di una relazione sulle attività sociali svolte, una sorta di bilancio della attività sociali compiute.

L’articolo 8 del Decreto Legislativo 460/97 "Scritture contabili degli enti non commerciali" afferma: "Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n° 917 del 22/12/98...".

Questa disposizione introduce un apposito e separato rendiconto, anche nella forma della relazione illustrativa, nel quale vengono pubblicizzati i fondi pubblicamente raccolti, anche mediante dazioni di beni di modico valore o servizi ai sovventori pervenuti da raccolte occasionali, introducendo il principio del monitoraggio di come, e quanti fondi, vengano raccolti per beneficenza. Il Bilancio Sociale diviene il mezzo migliore per rendicontare come questi fondi siano stati spesi e quali iniziative siano andati a finanziare.


Deducibili anche le donazioni a soggetti di diritto straniero con personalità giuridica conforme alla legislazione italiana
La risoluzione 76 interpretando l'articolo 65, comma 2 del Testo unico dell'imposta sui redditi, ha chiarito che anche le erogazioni liberali effettuate in favore del Papa possono essere dedotte dal reddito d'impresa. In base alla norma e' possibile dedurre, fino a un massimo del 2%, dal reddito di impresa esclusivamente le erogazioni liberali effettuate a favore di soggetti dotati di personalità giuridica "che perseguono finalità tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 65, tra le quali rientrano anche le finalità di culto". Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia di diritto straniero, occorre che i requisiti essenziali per il riconoscimento della personalità giuridica siano conformi a quelli richiesti dalla legislazione italiana. Nell'ipotesi in cui il beneficiario sia un ente di diritto vaticano, il possesso della personalità giuridica e' comprovato per effetto del solo provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente ecclesiastico, che deve essere allegato alla domanda di riconoscimento dell'ente che voglia assumere in Italia sede legale.


Art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, deducibilità delle somme versate dalle imprese per finalità culturali
Con la pubblicazione in Gazzetta (G.U. n. 173) avvenuta il 27 luglio 2001 è entrata in vigore la norma prevista nella finanziaria 2000 ( art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 misure in materia fiscale ) che introduce la deducibilità delle somme che le imprese con atto di liberalità possono destinare a programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il decreto fissa quali sono i soggetti che possono essere beneficiari:
a) lo Stato, le Regioni e gli Enti locali,
b) le persone giuridiche costituite o partecipate dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;
d) soggetti pubblici o privati che abbiano ricevuto almeno negli ultimi cinque anni ausili finanziari a valere sul FUS (Fondo Unico Spettacolo);
e) soggetti pubblici o privati che abbiano ricevuto almeno negli ultimi cinque anni ausili finanziari a valere della legge 534/96;
f) soggetti che hanno avuto ausili finanziari previsti da leggi statali o regionali;
g) associazioni, fondazioni e consorzi costituiti tra enti locali oppure esclusivamente tra enti di diritto privato;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o di beni mobili soggetti ai vincoli del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni la settimana.

La norma prevede che i soggetti beneficiari di erogazione liberali:
1) non debbano perseguire fini i lucro e che il proprio atto costitutivo o statuto preveda il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali o dello spettacolo. Per finalità inerenti ai beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, così come definite dagli art. 148 e ss. del D.lvo. 31.3.98 n. 112, nonché dal D.lvo 29.10.99 n. 490, ed inoltre le attività di cui all'art. 6 comma 2 del D.lvo. 20.10.98 n.368. Per finalità di spettacolo si intendono tutte le attività finanziate ai sensi della legge 30/4/85 n. 163, e rientranti nella previsione dell'art. 156 del D.Lvo 31/3/98 n. 112.
2) debbano effettivamente svolgere attività nei settori citati.

Adempimenti
I soggetti beneficiari individuati sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale Serv. I - via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma:
1) l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute
2) le generalità complete del soggetto erogatore
3) le finalità o attività per le quali sono state elargite ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali (allegando altresì copia dell'atto costitutivo o dello statuto).
Laddove il totale delle somme complessivamente erogate, a valere sulla presente disposizione agevolativa, nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, i soggetti beneficiari riceveranno comunicazione, dal Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale - Servizio I, circa la somma da versare all'erario.
I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono invece: tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale - Serv. I ed al Sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
1) l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta
2) le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali
3) i soggetti beneficiari dell'erogazione
Le disposizioni del decreto si applicano al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo d'imposta 2001.
Per ulteriori informazioni:
E-mail: ambuzzi@beniculturali.it
Telefono: 066723.592/.498

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Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000. (GU n. 96 del 26-4-2001)

Provvedimento del 19 aprile 2001



Il bilancio di missione

"L'Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000", emanato dal Ministero del Tesoro il 19 aprile, introduce il concetto di "bilancio di missione" e ne indica il contenuto. Per la prima volta le fondazioni dovranno predisporre questo documento. Si tratta di una forma di rendiconto utile, per consentire agli stakeholders la verifica della coerenza tra gli obbiettivi e le modalità attuate per realizzarli. Nel nonprofit, la qualità dei risultati dipende anche dal tipo di relazioni instaurate con i beneficiari dell'attività. Pertanto, all'informazione contabile è utile affiancare un documento adatto a descrivere con chiarezza le performance ottenute. Il bilancio di missione deve indicare i criteri di individuazione e di selezione delle iniziative da finanziare, ma anche prevedere un insieme di rendiconti e di relazioni che illustrino con efficacia la missione, i programmi di sviluppo dell'attività sociale, gli obbiettivi relazionali perseguiti.



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